Chi deve conseguire i 5 CFU tra i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2022/23?

Nell’ambito del mondo dell’istruzione, il percorso formativo e l’anno di prova sono elementi essenziali per assicurare la qualità dell’insegnamento nelle scuole italiane. Nel corso dell’anno scolastico 2022/23, è emersa una chiara distinzione riguardo a chi tra i docenti neoassunti è tenuto a conseguire i 5 CFU (Crediti Formativi Universitari) e a svolgere il periodo di prova. Questa decisione è stata oggetto di approfondimento e chiarimento da parte dell’Ufficio Scolastico di Brescia, che ha pubblicato una serie di FAQ per fornire indicazioni precise.

I destinatari dei 5 CFU: I docenti neoassunti che devono conseguire i 5 CFU sono quelli assunti a tempo determinato con decorrenza nell’anno scolastico 2022-23 attraverso la procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis. Questa categoria di docenti è tenuta a seguire il percorso di formazione e prova previsto dall’articolo 18 del Decreto Ministeriale 108 del 28 aprile 2022.

Dove svolgere il percorso: Il percorso di formazione e prova può essere completato presso tutte le università riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese le università telematiche.

Chi deve svolgere l’anno di prova: L’anno di prova è un periodo di valutazione del docente e coinvolge diverse categorie di insegnanti, tra cui:

  1. Docenti al primo anno di servizio a tempo indeterminato: Questi docenti, a qualsiasi titolo siano stati assunti, devono svolgere l’anno di prova se aspirano alla conferma nel ruolo.
  2. Docenti con richiesta di proroga o incompleti anni precedenti: Coloro che abbiano richiesto la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti devono partecipare all’anno di prova. In ogni caso, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle attività di formazione correlate.
  3. Docenti con passaggio di ruolo: Quando viene disposto il passaggio di ruolo, i docenti devono svolgere l’anno di prova.
  4. Vincitori di concorso con abilitazione all’insegnamento: I docenti vincitori di concorso, che abbiano o acquisiscano l’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, devono completare l’anno di prova se si trovano al primo anno di servizio a tempo indeterminato.

Chi è esonerato dal ripetere l’anno di prova: Alcune categorie di docenti sono esonerate dal dover ripetere l’anno di prova, tra cui:

  1. Docenti che hanno già completato il periodo di formazione e prova o il percorso FIT: Questi docenti, se si trovano nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, non devono ripetere l’anno di prova.
  2. Docenti che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo: Se sono già stati immessi in ruolo con riserva, hanno superato positivamente l’anno di formazione e prova o il percorso FIT e sono nuovamente assunti per lo stesso ordine o grado, sono esenti.
  3. Docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa: All’interno dello stesso grado, non devono ripetere l’anno di prova.
  4. Docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola: Anche in questo caso, sono esentati dal ripetere l’anno di prova.

In sintesi, l’anno di prova e l’obbligo di conseguire i 5 CFU riguardano principalmente i docenti neoassunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/23 attraverso la procedura concorsuale straordinaria. Gli obiettivi sono quelli di garantire la formazione e la valutazione dei docenti per migliorare la qualità dell’istruzione nelle scuole italiane.

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